Legge Regionale 30 settembre 2020 , n. 20

Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo

(BURL n. 40 suppl. del 02 Ottobre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-09-30;20

Art. 11
(Modifiche alla l.r. 11/2014)
1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

'1.1 Per le procedure di insediamento produttivo, di modifica o di ampliamento delle attività imprenditoriali di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016, la Regione istituisce un servizio di tutoraggio che faciliti i rapporti con le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle procedure e agevoli l'espletamento degli adempimenti amministrativi da parte degli operatori economici, fatti salvi i compiti dei responsabili del procedimento di cui all'articolo 6 della legge 241/1990 e i compiti degli sportelli unici per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
1.2 La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al servizio di cui al comma 1.1, da realizzare in collaborazione con il sistema camerale lombardo, e le relative modalità di funzionamento, assicurando parità di trattamento tra gli operatori economici, nel perseguimento dell'interesse pubblico sotteso allo sviluppo economico conseguente agli insediamenti produttivi.';
b) dopo la lettera b) del comma 9 dell'articolo 6 sono aggiunte le seguenti:

'b bis) il raccordo e il coordinamento informatico tra le informazioni relative alle imprese contenute nelle banche dati regionali e quelle contenute nel fascicolo informatico d'impresa, nel rispetto dell'articolo 43-bis del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 4, comma 6, del d.lgs. 219/2016;
b ter) l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa, mediante l'interoperabilità tra sistemi informatici, con i dati di impresa contenuti nelle banche dati regionali, sulla base di accordi conclusi con il sistema camerale lombardo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, della stessa legge;
b quater) l'acquisizione da parte di soggetti pubblici regionali dei dati contenuti nel fascicolo informatico d'impresa attraverso l'interoperabilità tra i sistemi informatici regionali e quelli delle Camere di commercio.' .
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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