Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 25

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;25

Art. 8
(Differimento dei termini per il rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)
1. Nel caso di rinnovo delle concessioni per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), qualora le stesse non siano rilasciate dal comune entro il 31 dicembre 2020, come previsto dall'articolo 1, comma 1181, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), l'operatore può continuare provvisoriamente a svolgere l'attività fino al termine della procedura di rinnovo, che dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvio del relativo procedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2021.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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