Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 33
(Disposizioni in tema di competizioni sportive su strada che interessano più regioni. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2000)
1. All'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59))(23), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) del comma 150 ter è aggiunta la seguente:
'c bis) dalla provincia o dalla città metropolitana del luogo di partenza, qualora la competizione abbia inizio nel territorio lombardo e interessi anche quello di altre regioni. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La presente disposizione non si applica alle gare con veicoli a motore.' ;
b) dopo il comma 150 ter è inserito il seguente:
'150 ter 1. Se la competizione ha inizio in un'altra regione, il nulla osta di cui all'articolo 9, comma 1, quarto periodo, del d.lgs. 285/1992, è rilasciato dalla provincia o città metropolitana nella quale la gara transita per prima e, se dovuto, ha altresì la valenza di quello previsto dal comma 150 quater del presente articolo e dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 285/1992. Il nulla osta è rilasciato previa acquisizione, con le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del regolamento regionale 27 marzo 2006, n. 6 (Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada), del nulla osta degli enti proprietari delle strade e aree pubbliche del territorio lombardo interessate dalla competizione sportiva. Il presente comma non si applica alle gare con veicoli a motore.' ;
c) il secondo periodo del comma 150 quater è abrogato.
NOTE:
23. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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