Legge Regionale 6 agosto 2021 , n. 16

Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Servizio psico-pedagogico

(BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-08-06;16

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 19/2007)
1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 quater dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
'4 quinquies. La Regione promuove, sulla base di protocolli di intesa con il Ministero dell'Istruzione o con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'attivazione di un servizio psico-pedagogico per l'innovazione didattica e per il benessere della persona erogato congiuntamente da psicologi e pedagogisti, di supporto alla dirigenza scolastica e rivolto agli studenti e alle loro famiglie, al personale docente e non docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie e degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Il servizio opera in ambito psicologico e pedagogico, previene e interviene in situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, difficoltà e disagio relazionale e di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19, e promuove la competenza emotiva, cognitiva e relazionale, l'orientamento, il benessere e il pieno sviluppo della comunità scolastica, anche attuando processi di collaborazione sinergica tra scuola, famiglia e servizi territoriali.

4 sexies. Presso la Giunta regionale è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Servizio psico-pedagogico', il Comitato tecnico regionale, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle iniziative preordinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 4 quinquies. Del Comitato fanno parte:
a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
b) un componente designato dall'Ufficio scolastico regionale;
c) un componente designato dall'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici;
d) un componente designato dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia;
e) un componente designato dalla Federazione nazionale delle associazioni professionali di categoria per pedagogisti ed educatori socio-pedagogici;
f) un componente designato da A.N.C.I. Lombardia;
g) un componente designato da U.P.L.


4 septies. In relazione agli argomenti in discussione, ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare altri soggetti.

4 octies. La Giunta regionale, sentiti il Comitato di cui al comma 4 sexies e la commissione consiliare competente, approva lo schema del protocollo di cui al comma 4 quinquies, nonché i criteri per l'assegnazione dei fondi finalizzati all'erogazione del servizio psico-pedagogico.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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