Legge Regionale 16 dicembre 2021 , n. 23

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 51 suppl. del 20 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-16;23

Art. 4
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(5)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 8 quater dell'articolo 43, è aggiunto il seguente:
'8 quinquies. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 8, può prevedere per i comuni montani una riduzione degli oneri degli interventi compensativi, qualora, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), promossi dalla Regione, siano previsti interventi di trasformazione del bosco.'.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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