Legge Regionale 16 dicembre 2021 , n. 23

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 51 suppl. del 20 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-16;23

Art. 8
(Modifiche agli articoli 158 e 161 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 158 la parola 'Le' è sostituita dalle seguenti: 'Tutte le';
b) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 158 è sostituito dal seguente: 'Le aziende che offrono il servizio di alloggio espongono inoltre il marchio attestante la classificazione di cui all'allegato A del decreto dirigenziale 23 dicembre 2014, n. 12589 (Approvazione dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96).';
c) al comma 1 dell'articolo 161 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'secondo quanto riportato nel certificato di connessione.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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