Legge Regionale 16 dicembre 2021 , n. 23

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 51 suppl. del 20 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-16;23

Art. 10
1. All'articolo 21 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) (8)sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 10 le parole 'i comuni devono rilasciare' sono sostituite dalle seguenti: 'ciascun operatore deve possedere' e le parole 'nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante' sono soppresse;
b) il terzo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: 'La carta di esercizio deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.' .
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano agli operatori che possiedono autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di commercio su posteggio isolato dall'1 settembre 2022.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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