Legge Regionale 16 dicembre 2021 , n. 23

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 51 suppl. del 20 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-16;23

Art. 17
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 10/2009. Disposizioni sulla durata delle convenzioni tra Regione e consorzi di bonifica per la gestione dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale e dei canali e corsi d'acqua demaniali già compresi nel reticolo idrico principale e trasferiti dalla Regione in gestione ai consorzi di bonifica)
1. All'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 12 bis le parole 'le convenzioni hanno durata triennale e sono rinnovabili con le medesime procedure previste per la relativa stipula' sono sostituite dalle seguenti: 'le convenzioni hanno durata massima triennale e sono rinnovabili, fino a un massimo di tre anni per ciascun rinnovo, con le medesime procedure previste per la relativa stipula';
b) al comma 12 quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In caso di convenzioni di durata pari o inferiore a un anno, la relazione di cui al precedente periodo è trasmessa almeno trenta giorni prima della scadenza della convenzione.' .
2. Le modifiche all'articolo 6, commi 12 bis e 12 quinquies, della l.r. 10/2009, di cui al comma 1, possono essere applicate, in riferimento alla durata massima dei rinnovi, anche alle convenzioni stipulate tra la Regione e i consorzi di bonifica ai sensi dello stesso comma 12 bis e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
14. Si rinvia alla l.r. 29 giugno 2009, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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