Legge Regionale 20 maggio 2022 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022

(BURL n. 21, suppl. del 24 Maggio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-20;8

Art. 5
(Modifiche all’articolo 59 e al Titolo X della l.r. 31/2008)
1. Il comma 4 bis dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(6)è sostituito dal seguente:
'4 bis. In deroga ai divieti di cui ai commi 3 e 4, con il regolamento di cui all’articolo 50, comma 4, compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio forestale, sono definite le modalità e le procedure con cui gli enti forestali, per il territorio di rispettiva competenza, possono autorizzare manifestazioni con mezzi motorizzati. Nel caso in cui il territorio interessato dall’autorizzazione sia ricompreso in una area protetta regionale e/o nazionale, gli enti gestori di queste ultime sono tenuti a esprimere un parere preventivo vincolante. In ogni caso i responsabili organizzativi delle predette manifestazioni dovranno curare la realizzazione di opere compensative e di pulizia e manutenzione del percorso previo congruo deposito cauzionale o congrue garanzie fideiussorie bancarie o assicurative da prestare, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione, agli enti proprietari dei boschi, dei pascoli, delle mulattiere e dei sentieri, al fine di garantire la copertura dei costi necessari per l’eventuale esecuzione delle opere di conservazione e/o di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, aree, mulattiere e/o sentieri utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni.'.
2. Al Titolo X della l.r. 31/2008(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 152 sono inseriti i seguenti:
'4 bis. In caso di omessa o non tempestiva comunicazione di modifiche aziendali che hanno reso prevalente l'attività agrituristica su quella agricola o in caso di mancato rispristino delle condizioni per la validità del certificato di connessione entro il termine previsto al comma 4 il certificato di connessione decade.
4 ter. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 4 e 4 bis si considera tempestiva la comunicazione che viene data entra trenta giorni dal verificarsi delle modifiche aziendali.';
b) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 153, dopo le parole 'le attività' sono inserite le seguenti: 'riportate nel certificato di connessione';
c) alla rubrica dell'articolo 154, la parola 'Locali'è sostituita dalla seguente: 'Fabbricati';
d) il comma 1 dell'articolo 154 è sostituito dal seguente:
'1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica i fabbricati non più impiegati per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile nella disponibilità dell'azienda agricola, aventi un rapporto di connessione fisica o funzionale con essa, esistenti da almeno tre anni, a condizione che l'utilizzo a fini agrituristici di tali fabbricati non comprometta l'esercizio dell'attività agricola.';
e) al comma 2 dell'articolo 154, le parole 'Gli edifici rurali' sono sostituite dalle seguenti: 'I fabbricati';
f) al comma 3 dell'articolo 154, le parole 'degli immobili rurali' sono sostituite dalle seguenti: 'dei fabbricati';
g) al comma 5 dell'articolo 154, le parole 'agli edifici' sono sostituite dalle seguenti: 'ai fabbricati';
h) dopo il comma 5 dell'articolo 154 è aggiunto il seguente:
'5 bis. E' fatto divieto di utilizzare fabbricati non indicati nel certificato di connessione.';
i) dopo il comma 3 dell'articolo 156 è inserito il seguente:
'3 bis. Sono altresì assimilate ai prodotti di origine locale, non propri, le carni provenienti da consorzi e associazioni di produttori di carne bovina autorizzati all'etichettatura facoltativa della stessa ai sensi del Regolamento (UE) 1760/2000 e del Regolamento (UE) 653/2014.';
j) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 158, le parole 'espongono inoltre il marchio attestante' sono sostituite dalle seguenti: 'espongono, in aggiunta al marchio nazionale,';
k) il primo periodo del comma 4 dell'articolo 158 è sostituito dal seguente: 'All'ingresso principale della struttura agrituristica o comunque in posizione ben visibile dall'esterno devono essere apposti almeno un cartello indicante il marchio di cui al comma 2, corredato della denominazione dell'azienda agrituristica e dell'indicazione dei servizi offerti, e almeno un cartello con il marchio di cui al comma 3.';
l) dopo l'articolo 160 è inserito il seguente:
'Art. 160 bis
(Oleoturismo)
1. La Regione promuove l'oleoturismo secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), quale aspetto della multifunzionalità dell'azienda agricola. A tal fine la Giunta regionale istituisce, in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto 26 gennaio 2022 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, recante 'Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica', l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, da pubblicare sul portale regionale, disciplinandone le modalità di tenuta e l'organizzazione dell'attività di formazione rivolta alle aziende e ai loro addetti.
2. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 1, che hanno presentato la SCIA relativa all'attività oleoturistica e che hanno frequentato apposito corso formativo autorizzato dalla Regione.
3. Il comune trasmette copia della SCIA alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e all'ATS competente per territorio.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza dei requisiti e degli standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma 1, sono esercitate dagli enti competenti individuati all'articolo 161.';
m) al comma 3 dell'articolo 162 le parole '; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività fintanto che non venga ripristinata la sussistenza di tutti i requisiti e comunque per un periodo non inferiore a due mesi ed è revocato il certificato di connessione.' sono sostituite dalle seguenti: '. L'accertamento della mancanza di uno o più requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività agrituristica comporta, oltre alla sanzione di cui al primo periodo, la decadenza del certificato di connessione e la conseguente adozione da parte del comune del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività fintanto che non venga ripristinata la sussistenza di tutti i requisiti e comunque per un periodo non inferiore a due mesi.';
n) dopo il comma 3 dell'articolo 162 è inserito il seguente:
'3 bis. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 chi viola la disposizione di cui all'articolo 154, comma 5 bis.';
o) dopo il comma 17 dell'articolo 162 è inserito il seguente:
'17 bis. Incorre nella sanzione amministrativa di 100,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g) e lettere l) ed m) del decreto ministeriale di cui all'articolo 160 bis, comma 1.';
p) dopo il comma 18 dell'articolo 162 è inserito il seguente:
'18 bis. Incorre nella sanzione amministrativa da 500,00 a 1.000,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i) del decreto ministeriale di cui all'articolo 160 bis, comma 1.'.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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