Legge Regionale 20 maggio 2022 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022

(BURL n. 21, suppl. del 24 Maggio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-20;8

Art. 11
(Modifiche agli articoli 13, 27, 30 e 32 della l.r. 24/2006)
1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'5. La Giunta regionale può, con apposita deliberazione, prevedere idonei strumenti tecnologici, ulteriori a quanto previsto al secondo periodo del comma 6 bis, per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni regionali alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli.';(4)
b) il comma 6 dell'articolo 13 è abrogato;
c) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. L'inosservanza dell'obbligo di tenuta del libretto di impianto previsto in capo al responsabile dell'impianto dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.';
2) al comma 1 bis le parole 'L'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'L'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato e, qualora delegato, il terzo responsabile, ciascuno per quanto di competenza, che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b),';
3) al comma 2 le parole 'L'inosservanza degli obblighi inerenti all'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici e alla targatura degli impianti stessi' sono sostituite dalle seguenti: 'L'inosservanza degli obblighi dell'installatore o del manutentore inerenti alla targatura dell'impianto termico';
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
'2 bis. L'inosservanza degli obblighi dell'installatore o del manutentore, inerenti all'invio della dichiarazione dell'avvenuta manutenzione degli impianti termici o anche dell'avvenuta targatura degli impianti stessi, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 100,00. La medesima sanzione è aumentata, nel minimo e nel massimo, del 50 per cento, qualora l'invio avvenga con un ritardo di oltre trenta giorni rispetto alla scadenza prevista dal provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente periodo e, nel minimo e nel massimo, del 100 per cento, qualora avvenga con un ritardo di oltre novanta giorni rispetto a tale scadenza.';
5) il comma 5 è abrogato;
d) il comma 12 dell'articolo 30 è abrogato;
e) al comma 1 dell'articolo 32 le parole 'per il finanziamento dell'attività di produzione e distribuzione di vetrofanie di cui all'articolo 13,' sono soppresse.
NOTE:
14. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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