Legge Regionale 20 maggio 2022 , n. 9

Legge di semplificazione 2022

(BURL n. 21 suppl. del 24 Maggio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-20;9

Art. 4
(Modifiche agli articoli 7, 8, 11 e 14 della l.r. 19/2019)
1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 13 dell'articolo 7 dopo le parole 'anche di carattere finanziario' sono inserite le seguenti: 'nei casi di cui al comma 13 bis';
b) dopo il comma 13 dell'articolo 7 è inserito il seguente:
'13 bis. Si considerano modifiche di carattere sostanziale degli impegni finanziari, ai sensi della lettera e) del comma 13, le modifiche che richiedono, a carico delle amministrazioni coinvolte, ulteriori impegni finanziari:
a) superiori al 10 per cento dell'importo complessivo dell'intervento, qualora tale importo sia inferiore a 10 milioni di euro;
b) che superano il valore assoluto del milione di euro, qualora l'importo complessivo dell'intervento sia pari o superiore a 10 milioni di euro.' ;
c) dopo il comma 3 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
'3 bis. Gli atti integrativi all'ALS, ove necessari per le modifiche di cui al comma 7, sono approvati secondo la procedura di cui al comma 3.';
d) al comma 7 dell'articolo 8 le parole 'commi da 13 a 15' sono sostituite dalle seguenti: 'commi 13, 13 bis, 14 e 15';
e) al comma 3 dell'articolo 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché gli accordi conclusi.' ;
f) dopo il comma 4 bis dell'articolo 14 è inserito il seguente:
'4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis, lettera a), si applicano anche agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 5 della l.r. 2/2003, approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Legge di semplificazione 2022", in relazione alle relative fasi di attuazione, ivi comprese eventuali modifiche, e conclusione.'.
2. Le modifiche agli articoli 7 e 8 della l.r. 19/2019, di cui al comma 1, lettere da a) a d), si applicano anche agli accordi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 29 novembre 2019, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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