Legge Regionale 20 maggio 2022 , n. 9

Legge di semplificazione 2022

(BURL n. 21 suppl. del 24 Maggio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-20;9

Art. 8
(Modifiche agli articoli 5, 6, 11 e 23 della l.r. 16/2016 e conseguenti modifiche agli articoli 8 e 10 del r.r. 4/2017)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
'5 bis. Gli alloggi sociali che costituiscono il sistema regionale dei servizi abitativi di cui all'articolo 1, comma 2, e possiedono le caratteristiche e le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 sono registrati, da parte dei rispettivi enti proprietari, nell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio di cui al comma 5, nell'ambito delle sezioni dedicate ai servizi abitativi pubblici o sociali secondo la rispettiva destinazione.
5 ter. La Giunta regionale, attraverso l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, mette a disposizione dei comuni che ne facciano richiesta i dati relativi al patrimonio dell'ALER territorialmente competente destinato a servizi abitativi pubblici e sociali, compreso il relativo stato di assegnazione, anche ai fini della programmazione dell'offerta abitativa e della definizione dei tributi locali.' ;
b) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 le parole 'almeno due volte all'anno' sono sostituite dalle seguenti: 'di norma due volte all'anno e comunque almeno una volta nell'anno';
c) alla fine del comma 1 dell'articolo 11 le parole 'ed è rinnovabile una sola volta' sono soppresse;
d) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 23 le parole 'laddove disponibile, per la zona o per la frazione del comune.' sono sostituite dalle seguenti: ', indicativa e non vincolante, per la zona o per la frazione del comune, laddove disponibile.';
e) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 23 sono inserite, in fine, le seguenti parole: ', anche convenzionandosi con soggetti terzi.' ;
f) dopo il comma 4 dell'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
'4 bis. Per agevolare i cittadini nella presentazione della domanda di assegnazione di cui al comma 4, la Giunta regionale può stipulare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, apposite convenzioni con le organizzazioni sindacali degli inquilini.
4 ter. Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4, secondo periodo, e 4 bis, definiscono, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, le modalità operative per l'accesso alla piattaforma informatica regionale e possono altresì individuare la specifica documentazione da presentare a supporto delle dichiarazioni da rendere nella domanda, anche ai fini di evitare errori nella compilazione della medesima domanda e di facilitare le successive operazioni di verifica dei requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici.';
g) il comma 11 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
'11. I comuni e le ALER pubblicano in apposita sezione della piattaforma informatica regionale le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici non assegnabili per carenza di manutenzione, determinando, per ciascuna di esse, gli interventi indispensabili per renderle abitabili, i costi e i tempi di esecuzione delle opere. Tali unità abitative sono assegnate anche emanando specifici avvisi a esse riservate attraverso la stipula di una specifica convenzione in forza della quale l'assegnatario si impegna ad anticipare tutte o parte delle spese dell'intervento, che sono decurtate dai futuri canoni secondo un piano concordato.' ;
h) al comma 12 dell'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Le disposizioni in tema di subentro si applicano, se più favorevoli, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5 bis dell'articolo 28 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4.' ;
i) il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: 'Al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri, anche oggetto di esame da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), gli enti proprietari possono assegnare una quota aggiuntiva di tali alloggi rispetto a quelli individuati nel Piano annuale, e comunque nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo, anche a nuclei familiari in possesso dei requisiti economico-patrimoniali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici in situazione di fragilità accertata da parte dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali del comune, che predispone un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale.' .
2. Al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 le parole 'almeno due volte all'anno' sono sostituite dalle seguenti: 'di norma due volte all'anno e comunque almeno una volta nell'anno';
b) all'inizio del comma 7 dell'articolo 8 sono inserite le seguenti parole: 'Se il comune capofila emana più di un avviso all'anno,';
c) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10è sostituito dal seguente: 'Ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della l.r. 16/2016, i comuni e le ALER pubblicano nella piattaforma informatica regionale le unità abitative non assegnabili per carenza di manutenzione da assegnare anche mediante specifici avvisi.'.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia al r.r. 4 agosto 2017, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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