Legge Regionale 27 dicembre 2023 , n. 8

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2024

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-12-27;8

Art. 3
(Modifiche agli articoli 25, 26 e 28 della l.r. 6/2015)
1. Alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 dopo le parole 'da parte degli enti locali,' sono inserite le seguenti: 'di progetti di polizia locale finalizzati alla promozione dell'educazione alla convivenza, della sicurezza stradale e della diffusione della cultura della legalità, nonché';
b) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 le parole 'di sicurezza urbana' sono soppresse;
c) al primo periodo dell'alinea del comma 2 dell'articolo 28 le parole 'le associazioni del volontariato' sono sostituite dalle seguenti: 'gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106),' e le parole 'queste associazioni' dalle seguenti: 'questi enti';
d) al secondo periodo dell'alinea del comma 2 dell'articolo 28 le parole 'le associazioni di volontariato' sono sostituite dalle seguenti: 'gli enti del terzo settore';
e) al comma 4 dell'articolo 28 le parole 'dalle associazioni di volontariato' sono sostituite dalle seguenti: 'dagli enti del terzo settore';
f) dopo il comma 4 dell'articolo 28 è aggiunto il seguente:
'4 bis. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 26, comma 1, riconosce agli enti locali, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, i costi sostenuti dagli enti del terzo settore che collaborano con i medesimi enti locali alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 25.'.
2. Alle spese derivanti dalla modifica all'articolo 28 della l.r. 6/2015, di cui alla lettera f) del comma 1, previste in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2024-2026, si provvede con le risorse allocate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza Urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi 2024-2026, stanziate con legge di approvazione di bilancio 2024-2026 e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs.118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2024-2026', recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale'. Per gli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 1 aprile 2015, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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