REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 14.
Aree agricole.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 della legge regionale 7 giugno 1980 n. 93: "Norme in materia di edificazione nelle zone agricole" , la localizzazione di grandi strutture di vendita in aree agricole, coltivate o incolte, va effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 7, comma 4, del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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