REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 17.
Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 114/98 per le grandi strutture di vendita.
1. La procedura per l’attivazione da parte dei comuni della Conferenza dei Servizi è quella prevista dall’art. 9 del d.lgs. n. 114/98 e dall’art. 5 della l.r. n. 14/1999 .
La Conferenza dei Servizi si riunisce, di norma, presso la sede della Provincia salvo che il Comune interessato indichi la Regione.
Ai sensi della l.r. n. 16/96 nelle Conferenze dei Servizi la Regione Lombardia è rappresentata dal Direttore Generale competente per materia.
L’eventuale conferimento del punteggio aggiuntivo previsto all’art. 1, è deciso dalla Giunta Regionale con deliberazione motivata.
2. Le domande sono presentate al comune che dà corso immediato, anche se la data di indizione della Conferenza non è fissata, alla trasmissione della domanda stessa, corredata dai relativi allegati, alla Provincia e alla Regione nei modi previsti all’art. 5 comma 6.
L’ordine in cui vengono decise le domande è stabilito dalla Regione in applicazione dei criteri dettati agli artt. 5 e 6 della l.r. n. 14/99.
Fatta salva l’adozione di una apposita modulistica regionale le domande, per le quali viene utilizzata la modulistica adottata dal Ministero competente, debbono comunque essere corredate degli elementi essenziali di cui all’articolo 5 comma 3 della l.r. 23 luglio 1999 n. 14 e di ogni altro elemento previsto dal presente regolamento e dalle leggi in vigore in relazione ai contenuti dell’istanza.(16)
3. Il comune procede all’istruttoria della domanda e può richiedere l’integrazione della stessa fatte salve, anche nei casi in cui l’integrazione non è stata richiesta, le determinazioni della Conferenza in ordine all’ammissibilità di cui all’art. 5 comma 12 della l.r. 14/99.
La richiesta di integrazione non interrompe i termini per l’indizione della Conferenza la cui prima riunione deve svolgersi tra il 45º e il 60º giorno dalla presentazione della domanda. La produzione di elementi essenziali mancanti vale come presentazione di una nuova domanda fatte salve le determinazioni della Conferenza in ordine al procedimento già avviato.
La deliberazione della Conferenza è adottata entro 90 giorni dalla data della prima riunione.
Se alla scadenza del termine per la deliberazione la Conferenza non ha concluso i lavori, essa si intende automaticamente convocata il 90º giorno presso la Regione.(17)
4. La Conferenza può comunque validamente deliberare anche nei successivi 30 giorni.
5. Entro 120 giorni dalla data della prima riunione della Conferenza il Comune comunica al richiedente la decisione sulla domanda.
Il procedimento, che si avvia con la presentazione della domanda al Comune e si conclude con la comunicazione della decisione al richiedente, può dunque assumere in via ordinaria una durata massima di 180 giorni, fatto salvo in ogni caso l’obbligo della comunicazione finale all’interessato entro 120 giorni dalla prima riunione della Conferenza.
6. Se il Comune non indice la Conferenza nel termine prescritto, a tale adempimento è tenuta la Regione previo invito al Comune a provvedere e in tal caso, se cioè la Conferenza non è stata indetta entro il 60º giorno dalla presentazione della domanda, il termine di 90 giorni per la conclusione dei lavori e il termine di 120 giorni per la comunicazione al richiedente decorrono dal 60º giorno successivo alla trasmissione della domanda alla Regione.
7. Oltre che dal Comune, la trasmissione della domanda alla Regione può essere validamente effettuata dal richiedente a condizione che sia fatta risultare l’avvenuta presentazione al Comune.
La domanda e i relativi allegati sono inviati ai soggetti invitati a titolo consultivo alla Conferenza preliminarmente o unitamente alla convocazione della prima riunione.(18)
NOTE:
16. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 14 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 15 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 16 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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