REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 29.
Termini di presentazione ed esame delle nuove domande di autorizzazione.
1. Le nuove domande di autorizzazione di esercizio di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 114/98 possono essere presentate, secondo quanto prescritto dall’art. 14 comma 4 della l.r. n. 14/99, soltanto a far tempo dall’espletamento degli adempimenti comunali previsti dall’art. 15 del presente Regolamento ovvero dalla scadenza del termine per tale adempimento. Per le domande relative alle medie strutture è , altresì, necessaria la previa esecuzione degli adempimenti comunali previsti ai commi 3 e 4 dell’art. 8 del d.lgs. n. 114/98.(30)
2. In base a quanto disposto ai commi 5 e 6 dell’art. 14 l.r. 14/99 i termini per l’esame di dette domande non possono comunque iniziare a decorrere prima di 1 mese dalla data di trasmissione alla Regione del provvedimento di adeguamento del P.R.G. ovvero dalla scadenza del termine per tale adempimento. Fino alla approvazione della variante di adeguamento del P.R.G. da parte della Regione ovvero sino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nel caso di adozione della c.d. variante semplificata, la conformità urbanistica in sede di esame delle domande va accertata sia rispetto al P.R.G. vigente che alle norme di adeguamento.
NOTE:
30. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 29 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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