REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 38.
Superficie di vendita e classificazione delle strutture in relazione al rapporto intercorrente fra la superficie di vendita e la superficie di servizio.
1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.(41)
2. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri punti di vendita anche se contigui.
La variazione della superficie di vendita che comporta il passaggio da una all’altra delle singole tipologie distributive è soggetta a nuova autorizzazione rilasciata nel rispetto delle presenti disposizioni.
La modifica o l’aggiunta del settore merceologico è soggetta a comunicazione, per gli esercizi di vicinato, ed a nuova autorizzazione nel caso di medie e grandi strutture di vendita.
3. La superficie di vendita delle grandi strutture che presentano una superficie lorda di pavimentazione superiore al doppio della superficie di vendita richiesta, con la domanda di apertura, viene incrementata, ai soli effetti delle valutazioni di cui all’art. 1 del presente regolamento, di una quantità pari alla metà della superficie lorda di pavimentazione eccedente il predetto rapporto.
Nella superficie lorda non si computano le aree a disposizione dei consumatori (es.: le gallerie, le scale mobili, i moll, gli ascensori, i nastri trasportatori, le aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra).(42)
4. La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 della S.L.P. quando questa non sia superiore a mq. 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a mq. 2.500 nei restanti Comuni e nella misura di 1/4 della S.L.P. quando questa sia superiore ai predetti limiti. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che chiedano e ottengano, in conformità al presente Regolamento, le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 114/98, per l’intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all’art. 22 comma 6 del d.lgs. n. 114/98.(43)
NOTE:
41. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 41 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
42. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 42 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
43. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 43 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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