REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 16

Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16

Art. 12.
Possesso dei richiami vivi di cattura.
1. I richiami vivi di cattura, provvisti di anello inamovibile numerato che ne legittima il possesso e l’utilizzo, sono forniti ai cacciatori dai competenti uffici della Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.(24)
3. Ogni Provincia istituisce una banca dati, aggiornata, con l’indicazione del numero di richiami di cattura, suddiviso per specie, detenuti privi di anello da ogni cacciatore che ne abbia dato comunicazione.
NOTE:
24. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) del r.r. 25 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
25. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. x) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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