REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 16

Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16

Art. 15.
Organizzazione del prelievo.
1. E’ vietato impiantare appostamenti temporanei nei territori compresi nella zona di maggior tutela.(27)
3. I Comitati di gestione predispongono gli strumenti necessari per l’aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo autorizzati annualmente, con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento, a contrassegni numerati inamovibili attestanti l’avvenuto abbattimento della selvaggina, nonché alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario. Al fine di un efficace monitoraggio dello stato biologico e sanitario delle popolazioni animali, i Comitati di gestione possono procedere, altresì, alla raccolta e al conferimento a istituti di ricerca di materiale biologico per gli opportuni accertamenti.
NOTE:
27. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. z) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
28. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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