REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 10.
Indicatore dello stato di bisogno abitativo e valutazione del periodo di residenza.
1. La Regione rileva in tempo reale, con proprie procedure informatiche, lo stato di bisogno abitativo dei cittadini concorrenti al bando d’assegnazione in tutti i comuni, mediante un "Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo" (ISBA).
2. Per ciascuna delle condizioni familiari e abitative, illustrate nell’allegato 1, parte prima, la Regione stabilisce propri valori che, con valutazione ponderata, tenuto conto della situazione economica della famiglia, determinano l’Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale (ISBAR) per ciascun comune della Regione. I valori delle diverse condizioni e il metodo di valutazione ponderata degli stessi sono indicati nell’allegato 1, parti seconda e quarta.
3. Il comune, in rapporto alle specificità territoriali della problematica abitativa, ferma restando la metodologia di valutazione ponderale per la determinazione dell’ISBAR, ha la facoltà di determinare un proprio "Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale e Comunale" (ISBARC), aumentando o diminuendo il valore specifico attribuito a una o più delle condizioni familiari e abitative, che concorrono alla determinazione dell’indice di disagio, fino al limite complessivo del valore 100 di ciascun raggruppamento, come definito nell’allegato 1, parte seconda. La variazione comunale del valore specifico attribuito a ciascuna condizione non può variare di oltre il 20%, in aumento o in diminuzione, rispetto al peso dato dalla Regione.(20)
4. Qualora il comune non proceda ad integrare i valori regionali con valori propri, l’ISBAR assume anche funzione di ISBARC.
5. La residenza sul territorio regionale concorre alla determinazione del punteggio per l’assegnazione integrando l’ISBARC, che assume la dizione di ISBARC/R, con le modalità previste alle parti II e IV dell’allegato 1. (21)
6. La Regione , alla chiusura del bando, trasmette in tempo reale la procedura di stampa dell’elenco dei concorrenti, secondo l’ordine dei valori dell’ISBARC/R, per l’assunzione della graduatoria definitiva da parte del comune, ai fini dell’assegnazione degli alloggi pubblici esistenti nel territorio comunale o, nel caso di comuni che operino in maniera associata, al di fuori dell’ambito comunale.
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
20. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. k) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
21. Il comma è stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. i), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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