REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 14.
Assegnazione in deroga alla graduatoria.
1. Il comune che ha indetto il bando, in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell’ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per l’accesso all’ERP di cui all’articolo 8, può disporre con specifico atto, in via d’urgenza, l’assegnazione di un alloggio di ERP ai nuclei familiari che:
a) debbano forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per morosità di alloggi ERP e/o di occupazione abusiva;
b) siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto e si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001) ;
c) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l’alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevisti quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;
d) necessitino di urgente sistemazione abitativa, anche a seguito di gravi eventi lesivi dell’integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori; (40)
e) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio antigienico ovvero in alloggio improprio, benché collocati in graduatoria, e per i quali non sia stato possibile provvedere alla sistemazione abitativa del nucleo familiare, con l’ordinaria procedura della graduatoria, entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.
e bis) necessitino di urgente sistemazione abitativa in quanto coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, e sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilità.(41)
2. Sono condizioni obbligatorie per l’assegnazione in deroga la presentazione della domanda, con le modalità previste per l’attribuzione dell’ISBARC/R e il suo inserimento nel sistema informatico regionale.
3. Il provvedimento che decide sull’istanza di assegnazione ai sensi del comma 1 deve essere motivato. Avverso lo stesso è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione.
4. Le assegnazioni in deroga, di cui al comma 1, non possono superare il 25%, con arrotondamento all’unità superiore, degli alloggi disponibili prevedibilmente nel corso dell’anno. Nelle condizioni di grave tensione abitativa, il comune può presentare alla Regione motivata richiesta di autorizzazione ad aumentare tale percentuale, fino ad un massimo del 50%; l’autorizzazione è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale.(42)
5. I comuni con più di 20.000 abitanti istituiscono una commissione consultiva costituita da esperti, indicati anche dalle parti sociali, dalle associazioni di rappresentanza dell’utenza e dall’ALER locale, per le assegnazioni in deroga di cui al presente articolo e all’articolo 15.(43)
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
40. La lettera è stata modificata dall’art. 1, comma 1, lett. u), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
41. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 17 luglio 2015, n. 7. Torna al richiamo nota
42. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. u) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
43. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. v) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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