REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 15.
Deroga ai requisiti.
1. Nelle situazioni in cui non sussista o sia carente la locazione abitativa, anche per periodi determinati, il comune, con provvedimento motivato, deroga al possesso dei requisiti per l’accesso all’ERP, disponendo l’assegnazione in via d’urgenza:(44)
a) ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche e gravemente invalidanti, senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo, e che necessitino di assistenza sanitaria domiciliare continuativa attestate da apposita certificazione medica;
b) ove si tratti di garantire alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai servizi sociali del comune per evitare l’allontanamento di figli minori legittimi, naturali e riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia.
2. Il soggetto gestore, per la disciplina della locazione, applica le disposizioni degli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Per i soggetti di cui alla lettera a), del comma 1, qualora in possesso dei requisiti per l’accesso all’ERP, si applicano le procedure di cui all’articolo 14. Per la determinazione del canone di locazione di cui al presente comma il soggetto gestore tiene conto del valore locativo di cui all’allegato B della l.r. 4 dicembre 2009 n. 27“T.U. delle leggi regionali in materia di ERP” e delle condizioni economiche del nucleo familiare.(45)
2 bis. Il soggetto gestore ha facoltà di applicare il contratto di cui al precedente comma 2, rinegoziabile alla scadenza, a coloro che si trovano in alloggi per i quali non hanno maturato l’intero periodo per il subentro nel contratto e a coloro che, pur dimostrando la relazione di parentela e la contestuale convivenza con l’assegnatario, non hanno provveduto a richiedere l’autorizzazione ai sensi del successivo art. 20, comma 9 al soggetto gestore entro il 31 dicembre 2010; la medesima disciplina si applica anche ai casi previsti dall’art. 34 comma 8 della l.r. 4 dicembre 2009 n. 27“Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica”.(46)
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
44. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
45. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. x) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
46. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. z) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
47. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. y) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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