REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 18.
Decadenza dall’assegnazione.
1. Il comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell’ente gestore, la decadenza dall’assegnazione nei confronti di chi si trova in almeno una delle seguenti condizioni:(48)
a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli o sue pertinenze;
a bis) abbia violato le disposizioni sull’ospitalità di cui all’articolo 21;(49)
b) nel corso dell’anno lasci inutilizzato l’alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che non sia espressamente autorizzato dall’ente gestore per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro;
c) abbia mutato la destinazione d’uso dell’alloggio o delle relative pertinenze;
c bis) abbia causato gravi danni, accertati a seguito di sentenza passata in giudicato, all’alloggio e/o alle parti comuni dell’edificio; (50)
d) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l’alloggio o le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari della pubblica sicurezza e della polizia locale; (51)
e) abbia perduto i requisiti di accesso all’ERP, fatta eccezione:(52)
1. per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare che, relativamente agli alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), non deve superare il massimo dell’area di permanenza di cui all’articolo 31, comma 4, lettera c) della l.r. 27/2009 o il triplo per i valori patrimoniali della soglia patrimoniale, secondo quanto indicato nell’allegato 1, parte III, punto 7;
2. per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare che, relativamente agli alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), non deve superare il limite di 60.000 ISEE-ERP o il triplo per i valori patrimoniali della soglia patrimoniale, secondo quanto indicato nell’allegato 1, parte III, punto 7;
e bis) è moroso, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34, comma 5 della l.r. 27/2009; (53)
f) abbia conseguito la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, su un alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri, avente un valore definito ai fini I.C.I., pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel comune di residenza, categoria catastale A3, classe 1; qualora il comune in cui è situato l’immobile in locazione abbia più zone censuarie, si fa riferimento alla zona censuaria con il valore catastale minore per un alloggio dalle caratteristiche sopra specificate; (54)
g) abbia la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo lo schema seguente ed ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri(55)

Superficie utile dell’alloggio al netto dei muri perimetrali e di quelli interni
Numero componenti della famiglia
54 mq
1 – 2
72 mq
3 – 4
90 mq
5 – 6
114 mq
7 o più persone

h) non abbia, dopo diffida dell’ente gestore, prodotto la documentazione relativa alla propria situazione economica o l’abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta non integrabile d’ufficio;
i) non abbia ottemperato alle disposizioni dell’ente gestore per quanto previsto agli articoli 20 e 21;
i bis) abbia posto in essere gravi e ripetute violazioni che sono previste come causa di risoluzione nel contratto di locazione;(56)
i ter) ingiustificatamente non abbia preso possesso dell’alloggio assegnatogli, entro i termini stabiliti dal successivo articolo 19, comma 3.(57)
1 bis. Ai fini della pronuncia della decadenza di cui al comma 1 lettera e) per la determinazione dei valori economico patrimoniali vengono effettuate le detrazioni di cui all’articolo 31, comma 3, lettere a), b), c) della l.r. 27/2009. Nei casi previsti dall’articolo 31, comma 4, lettera d), ultimo capoverso, della l.r. 27/2009 non si applicano le previsioni di cui al comma 1, lettera e).(58)
1 ter. Ai soli fini del comma 1, lettera f)è adeguato l’alloggio che abbia un numero di vani catastali pari o maggiori a quelli del nucleo familiare più uno.(59)
1 quater. Ai fini del calcolo della distanza di cui alle lett. f) e g) del precedente comma 1 si adottano le modalità utilizzate dall’Automobile Club d’Italia per misurare la distanza che intercorre tra due Comuni considerando il percorso più breve.(60)
1 quinquies. Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini della decadenza dall’assegnazione, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli.(61)
2. Il soggetto gestore per gli alloggi di cui all’art. 1 comma 3 lett. a) invia preavviso di decadenza all’assegnatario che si trovi in almeno una delle condizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g). Qualora a seguito di due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, o di un accertamento biennale, risulti confermata la persistenza della/e situazione/i prevista/e dal comma 1, lettere e), f), g), l’ente gestore provvede a darne comunicazione all’assegnatario e al comune competente per territorio ai fini dell’emanazione del provvedimento di decadenza dall’assegnazione. Il comune provvede entro 60 giorni.(62)
3. I comuni in situazione di alta tensione abitativa ovvero che presentino carenza di offerta locativa, d’intesa con l’ente gestore, possono graduare, per un periodo massimo di due anni, l’esecuzione del provvedimento di decadenza nei confronti degli assegnatari di cui al comma 2 che versino nelle condizioni previste dalla lettera e) del comma 1.
4. Al provvedimento di decadenza si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 17, commi 2, 3, 4.(63)
5. L’ente gestore dispone il rilascio degli alloggi e provvede al loro recupero nei confronti degli occupanti per i quali sia stata decisa la decadenza, nonché nei casi di mancato rinnovo del contratto per inadempimento per mancata corresponsione del canone di locazione e delle spese relative agli oneri accessori secondo quanto stabilito dall’ente gestore.
6. Qualora le condizioni di cui al precedente comma 2, relative al soggetto dichiarato decaduto, si modifichino prima dell’esecuzione del provvedimento di decadenza e questi abbia i requisiti per l’accesso all’ERP, il comune dispone la revoca del provvedimento su istanza dell’interessato.(64)
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
50. La lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. v), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
61. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 17 luglio 2015, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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