REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 19.
Consegna dell’alloggio e stipula del contratto di locazione.
1. L’assegnatario, prima della consegna dell’alloggio, deve presentarsi per la sottoscrizione del contratto di locazione presso la sede dell’ente gestore, nel giorno indicato con lettera raccomandata, salvo il caso di giustificato impedimento Il contratto di locazione è sottoscritto, oltre che dall’assegnatario, dal coniuge e dagli altri componenti il nucleo familiare affinché rispondano in solido all’ente gestore. La mancata sottoscrizione del contratto comporta la cancellazione dalla graduatoria.(65)
2. Dopo la stipula del contratto, l’ente gestore procede alla consegna dell’alloggio all’interessato o alla persona da lui delegata. La consegna dell’alloggio deve essere comunicata entro 10 giorni al comune che ha effettuato l’assegnazione.
3. L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall’assegnatario entro 30 giorni dalla consegna e, in caso di cittadino emigrato all’estero, entro 60 giorni, salvo proroga da concedersi dall’ente gestore a seguito di motivata istanza. L’inosservanza da parte dell’assegnatario del termine predetto comporta la decadenza dell’assegnazione.
4. Gli effetti e la durata del contratto di locazione sono subordinati alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell’ERP, alla mancata sussistenza delle condizioni di decadenza e di inadempimento contrattuale. Nel caso l’ente gestore accerti la mancanza dei requisiti per la permanenza nell’ERP o la presenza di cause di decadenza, salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera e)1 ne dà immediata comunicazione al comune interessato per i provvedimenti di cui all’articolo medesimo. Il provvedimento di decadenza del comune costituisce titolo di risoluzione immediata del contratto di locazione.(66)
4 bis. Ai sensi dell’art. 9 della legge 392/78 l’inquilino ha diritto ad ottenere specifica documentazione delle voci di spesa indicate dalla norma stessa.(67)
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
65. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. bb) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
66. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. cc) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
67. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. dd) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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