REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 20.
Subentro nell’assegnazione.
1. In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione e nel conseguente contratto di locazione, secondo l’ordine di cui all’articolo 16, i componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente fino al momento del decesso, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’ERP e di quanto previsto ai commi successivi. Resta fermo il diritto di coloro che entrano, successivamente all’assegnazione, a far parte del nucleo familiare per accrescimento naturale, legittimo o provvedimento dell’autorità giudiziaria o convivenza more uxorio con il titolare dell’assegnazione. Nel caso di uscita dal nucleo familiare dell’assegnatario o del coniuge anche a regime di separazione dei beni, l’ente gestore accerta, anche nei confronti di costoro, quanto previsto all’articolo 8, comma 2 e all’articolo 18, comma 1, lettere f) e g).(68)
2. In caso di nullità, di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili ovvero di separazione, nonché di cessazione della convivenza more uxorio si applicano i criteri di cui all’articolo 16, commi 2 e 3.
3. Possono subentrare nell’assegnazione gli ascendenti di primo grado e i discendenti di primo grado che, già facenti parte del nucleo assegnatario, siano usciti dallo stesso e successivamente rientrati.(69)
3 bis. I soggetti di cui al comma 3, in possesso dei requisiti per l’accesso agli alloggi a canone sociale, possono subentrare se la convivenza è stata autorizzata da almeno un anno e se il rientro è avvenuto per una delle seguenti ragioni:(70)
- assistenza all’assegnatario o a un componente familiare ultrasettantacinquenne o disabile pari o superiore al 66%, ovvero con grave handicap o patologia gravemente invalidante;
- separazione legale o cessazione di convivenza more uxorio documentate.
5. Il diniego di subentro nell’assegnazione deve essere motivato dall’ente gestore con indicazione dei tempi e delle modalità di ricorso. Avverso il diniego di rinnovo per subentro, è ammessa, entro 30 giorni dal ricevimento del diniego stesso, richiesta di riesame al comune, che si esprime entro 30 giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto della richiesta di riesame, il comune detta il termine di rilascio dell’alloggio che comunque non deve essere superiore a sei mesi.
6. L’ente gestore dispone, previa diffida, il rilascio degli alloggi nei confronti del nucleo familiare che permane nell’alloggio oltre i termini di rilascio stabiliti dal comune, a seguito del diniego di subentro nell’assegnazione.
7. L’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario, al di fuori dei casi di accrescimento legittimo ovvero naturale o convivenza more uxorio col titolare o provvedimento dell’autorità giudiziaria e dei casi di cui al comma 3, al fine di ricomprendere in detto nucleo soggetti che non ne facevano parte al momento dell’assegnazione, è ammesso per un periodo massimo di tre anni nei confronti di persone legate all’assegnatario da vincoli di parentela, di affinità. Esso è ammesso altresì nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità quando siano riscontrabili finalità di assistenza morale e materiale, nonché il carattere di stabilità, previa dichiarazione resa dall’assegnatario e dalle persone con cui si intende istituire la convivenza.(72)
8. L’ampliamento del nucleo familiare è comunque ammissibile solo quando non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nell’alloggio, indicati nell’articolo 8, e quando non generi una condizione di sovraffollamento come definito nell’allegato 1, parte I, del presente regolamento.(73)
9. La domanda di ampliamento dovrà essere presentata all’ente gestore dell’alloggio. L’ente gestore, entro 30 giorni dalla richiesta, accerta, per il nuovo nucleo familiare, la persistenza dei requisiti soggettivi e l’insussistenza di sovraffollamento di cui all’allegato 1, parte I, punto 11, lettera a) ed inoltre che l’alloggio non sia destinato alle specifiche categorie di cui all’articolo 11. In caso di accertamento positivo, l’ente gestore dà comunicazione al comune, ai fini della residenza anagrafica nell’alloggio. Nel caso di accertamento negativo l’ente gestore ne dà comunicazione al comune, che richiede all’assegnatario dell’alloggio, il ripristino, entro 30 giorni, della regolare conduzione ai fini ERP. Decorso inutilmente il predetto termine, il comune attua le procedure di cui dell’articolo 18, per la decadenza dell’assegnazione dell’intero nucleo familiare e per il rilascio dell’alloggio a cura dell’ente gestore.
10. In caso di decesso dell’assegnatario e in mancanza di altri componenti il nucleo familiare coabitanti, l’ente gestore provvede all’immediato reintegro nel possesso dell’alloggio e alla custodia dei beni eventualmente esistenti in luogo idoneo, dopo aver redatto l’inventario alla presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò abilitato a norma di legge e dandone comunicazione ad eventuali eredi.
11. Nel caso il titolare deceduto sia stato assegnatario ai sensi del comma 1, lettera a), dell’articolo 15, il subentro ai sensi del presente articolo ha luogo nello stesso alloggio se questo non è stato attrezzato per i particolari usi di assistenza; in quest’ultimo caso il subentro opera per altro alloggio ERP.
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
68. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ee) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
69. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ff) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
70. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. gg) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
71. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. hh) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
72. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ii) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
73. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. jj) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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