REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 21.
Ospitalità.(74)
1. È ammessa, previa motivata comunicazione dell’assegnatario all’Ente gestore, l’ospitalità non superiore ad un anno, di persone non facenti parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario, purché sia finalizzata alla reciproca assistenza e il soggetto ospitato non faccia di tale luogo il proprio domicilio.(75)
2. L’ospitalitàè ammessa per periodi superiori ai fini dell’assistenza continuativa a favore di un componente del nucleo familiare, quando l’invalidità che necessita di assistenza continuativa è accertata dalle competenti autorità. L’ospitalità non deve determinare sovraffollamento come definito nell’allegato 1, parte prima, punto 11. In tali casi il soggetto ospitato può eleggere tale luogo quale domicilio.(76)
3. L’ospitalità non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, del cambio alloggio e della determinazione del reddito familiare.(77)
3 bis. In caso di accertamento di violazione dei commi precedenti il soggetto gestore diffida l’assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro 30 giorni dalla notifica della diffida. In caso di inottemperanza della diffida il comune dichiara la decadenza dall’assegnazione previa segnalazione da parte del soggetto gestore.(78)
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi