REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 26.
Esclusioni.(90)
1. La Giunta regionale, a seguito di richiesta del comune proprietario, può autorizzare l’esclusione dalla disciplina del presente regolamento di alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), nel caso di motivata destinazione a finalità pubbliche, avuto riguardo all’entità e alla qualità del patrimonio ERP presente nel comune.
2. La Giunta regionale, a seguito di richiesta dell’ALER previa comunicazione al comune interessato, può autorizzare l’esclusione dalla disciplina del presente regolamento di alloggi di proprietà Aler di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a). Tale esclusione è ammessa fino a un massimo del 10 per cento (10%) di tali alloggi ai fini della diversificazione sociale, a seguito della riqualificazione abitativa, e per ragioni di interesse generale.
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
90. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. uu) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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