REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 30.
Locazione temporanea.
1. La Regione favorisce la fruizione del patrimonio di ERP, anche a particolari categorie aventi esigenze di alloggio temporaneo. La Giunta regionale individua tali categorie, le modalità di fruizione, il corrispettivo per la fruizione che può variare in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dall’ente gestore e le risorse per le esigenze di locazione temporanea. (92)
1 bis. Rientrano tra le categorie aventi esigenze di alloggio temporaneo, per un periodo massimo di trentasei mesi, i coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.(93)
2. Possono partecipare al bando per la locazione temporanea di alloggi e posti alloggio le categorie di volta in volta indicate dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto segue:(94)
a) la situazione economica del nucleo familiare di origine non superi il limite ISEE di cui al comma 2 dell’articolo 41 della legge regionale 27/2009;
b) per gli studenti la distanza intercorrente tra il luogo di residenza del nucleo familiare di origine e il luogo di studio non deve essere inferiore a trenta chilometri;
c) per le altre tipologie di locazione temporanea quali in particolare quelle dovute a motivo di lavoro o cura si applicano le medesime disposizioni di cui alla precedente lettera b) per quanto concerne la distanza del nucleo familiare di appartenenza.
3. I locatari degli alloggi a locazione temporanea sono individuati con modalità concorsuali in base al criterio della situazione economica, come disciplinati nel presente regolamento, tenendo conto del nucleo familiare di origine. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, individua altri criteri specifici di settore a seconda della categoria individuata. (95)
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
92. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. cc), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
93. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 17 luglio 2015, n. 7. Torna al richiamo nota
94. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ww) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
95. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. gg), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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