Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) disciplina l’uso delle acque superficiali e sotterranee, l’utilizzo delle acque a uso domestico, il risparmio idrico e il riutilizzo dell’acqua, ivi compreso l’uso per scambio termico, delle acque sotterranee rinvenute a profondità inferiori a 400 metri nel caso in cui presentino una temperatura naturale inferiore a 25 gradi centigradi.
2. L’uso delle acque superficiali e sotterranee, l’utilizzo delle acque a uso domestico, il risparmio idrico e il riutilizzo dell’acqua si conforma al presente regolamento, nonché agli atti di pianificazione di bacino e regionali in materia, in particolare al piano di gestione del bacino idrografico di cui all’articolo 45 della l.r. 26/2003.
3. Non sono soggetti al presente regolamento:
a) l’utilizzo dell’acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici ai sensi dell’articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
b) i prelievi da parte delle autorità preposte alla salvaguardia del patrimonio forestale per la costituzione di scorte antincendio;
c) le utilizzazioni di acqua effettuate presso lavatoi pubblici accessibili liberamente da parte dell’utenza purché detti lavatoi non siano oggetto di gestione avente finalità di lucro;
d) le acque minerali e termali di cui alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali);
e) le utilizzazioni delle acque calde geotermiche di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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