Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 4
(Uso domestico di acque sotterranee)
1. Per uso domestico si intende l’estrazione di acqua sotterranea da parte del proprietario di un fondo, ovvero da parte dell’affittuario o dell’usufruttuario dietro consenso espresso del proprietario, e la sua destinazione all’uso potabile, ivi compreso quello igienico, all’innaffiamento di orti e giardini, all’abbeveraggio del bestiame ivi compreso l’uso per scambio termico in impianti a pompa di calore, purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un’attività economico-produttiva o avente finalità di lucro. (2)
2. L’uso domestico delle acque sotterranee definite pubbliche dall’articolo 1 della legge 36/1994 non è esteso soggetto al regime di concessione e al relativo canone, a condizione che:
a) l’uso non riguardi acque estratte da risorse qualificate;
b) la portata massima non sia superiore a 1 l/s;
c) il volume di prelievo non ecceda il limite di 1.500 m3/anno.
3. L’utilizzazione a scopo domestico è soggetta agli obblighi e alle limitazioni stabilite dai successivi commi del presente articolo.
4. L’utente, prima di iniziare l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’opera di derivazione ovvero, in caso di opere già esistenti, prima di iniziare il prelievo e l’utilizzazione dell’acqua, comunica per iscritto alla provincia nel cui territorio è situata la derivazione i seguenti dati:
a) generalità dell’utente e, se diverso, del proprietario del fondo con allegato il consenso scritto del medesimo mediante scrittura privata autenticata;
b) indicazione del comune di ubicazione della derivazione con specificazione dell’eventuale località od indirizzo;
c) estremi catastali dell’area in cui è ubicata l’opera di captazione;
d) profondità, tipologia del pozzo e posizione dei filtri;
e) portata massima della derivazione e dati di targa degli apparecchi di estrazione dell’acqua;
f) indicazione del volume di prelievo costituente il fabbisogno dell’utenza e delle modalità e finalità di utilizzo dell’acqua;
g) indicazione dell’eventuale uso potabile dell’acqua estratta. In tal caso l’utente deve documentare l’avvenuta comunicazione all’autorità sanitaria ai sensi del comma 5.
5. In ogni caso l’uso potabile è consentito solo ove non sia possibile usufruire del locale servizio idrico d’acquedotto e solo previa comunicazione da parte dell’utente alla competente autorità sanitaria al fine di consentire l’esercizio dei poteri di controllo delle caratteristiche qualitative dell’acqua nel rispetto del d.lgs. 31/2001.
6. Per l’uso domestico non sussiste, salva diversa disposizione della provincia, l’obbligo dell’installazione di misuratori di portata.
7. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, la provincia comunica per iscritto all’utente le eventuali ragioni ostative o gli eventuali ulteriori adempimenti richiesti. In caso di mancanza di comunicazioni nel predetto termine, l’utenza può essere attivata.
8. Le province provvedono all’effettuazione dei controlli in ordine al rispetto del presente articolo e dispongono la cessazione delle utenze in violazione, ordinando il ripristino dei luoghi interessati.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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