Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 9
(Verifiche preliminari)
1. L’ufficio istruttore verifica, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la conformità della stessa e della documentazione tecnica ad essa allegata a quanto previsto all’articolo 8.
2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, l’ufficio istruttore procede ai sensi dell’articolo 10.
3. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, l’ufficio istruttore rigetta per iscritto e motivatamente la domanda o, se possibile, procede ai sensi dell’articolo 10 fissando in capo al richiedente un termine per fornire le integrazioni necessarie, non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, prorogabile su istanza del richiedente per una sola volta e per non più di trenta giorni. In mancanza delle necessarie integrazioni nel termine, l’ufficio istruttore rigetta motivatamente e per iscritto la domanda entro trenta giorni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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