Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 10
(Comunicazione di avvio del procedimento)
1. La comunicazione di avvio del procedimento è inviata al richiedente in conformità con le vigenti norme in materia di procedimento amministrativo; essa contiene anche l’indicazione del termine massimo per la conclusione del procedimento, in conformità con le norme regolamentari dell’autorità concedente. Qualora esse siano assenti, tale termine viene indicato in diciotto mesi dalla presentazione della domanda; nel caso la derivazione sia soggetta a VIA o a concorrenza, il termine viene indicato in ventiquattro mesi; i termini di cui ai periodi precedenti sono calcolati con esclusione dei periodi in cui il procedimento rimane interrotto.
2. Con la medesima comunicazione l’ufficio istruttore quantifica le somme complessivamente dovute per le spese di istruttoria, di pubblicazione degli atti e di contributo idrografico, ne indica le modalità di pagamento e invita il richiedente a presentare l'attestazione di avvenuto pagamento entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione o nel diverso termine eventualmente fissato in capo al richiedente per fornire le integrazioni necessarie.
3. Il contributo idrografico, per le attività e le funzioni trasferite alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002 (Trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico) è pari a un ventesimo del canone annuo determinato sulla base dei dati di portata e degli usi previsti dalla domanda ed è comunque non inferiore a 150,00 euro.
4. La mancata presentazione nel termine dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di cui al comma 2 comporta il rigetto della domanda, salvo che, per giustificati motivi oggettivi, l’ufficio istruttore abbia prorogato detto termine, per non più di trenta giorni.
5. Nel caso di domanda di concessione di grande derivazione, l’ufficio istruttore invia copia della stessa e della relativa documentazione tecnica all’ufficio competente in ordine al rilascio del provvedimento finale di concessione o di diniego.
6. I termini di cui al comma 1 sono sospesi nei casi in cui siano pendenti termini per adempimenti a carico del richiedente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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