Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 16
(Restituzione delle acque e manutenzione delle opere di presa)
1. Nel disciplinare di concessione sono fissate la quantità e, ove tecnicamente possibile, le caratteristiche qualitative dell’acqua restituita, definite secondo quanto previsto dalla pianificazione regionale di settore.
2. Con riferimento alle acque restituite dopo essere state utilizzate per la produzione di energia idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, le autorità concedenti prescrivono che le stesse, abbiano caratteristiche tali da non indurre modificazioni dei parametri chimico-fisici del corpo idrico naturale ricettore che possano compromettere il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla pianificazione regionale di settore.
3. Le restituzioni di acqua provenienti da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente sono realizzate e gestite in modo tale da non determinare:
a) repentine variazioni della portata nel corpo idrico recettore a valle della sezione d’immissione, nel caso di impianti dotati di dispositivi che consentono una regolazione giornaliera delle portate;
b) fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde del corso d’acqua interessato.
4. Le restituzioni di acqua proveniente da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica con bacino di accumulo sono dotate, ove tecnicamente possibile, di dispositivi di demodulazione delle portate restituite, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3, salvo che le variazioni di portata non siano dannose per l’ambiente idrico e risultino compatibili con le legittime utilizzazioni di valle.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 può essere incluso nel disciplinare di concessione uno specifico protocollo di gestione delle restituzioni.
6. Il materiale depositato da corsi d’acqua naturali nei dissabbiatori e sedimentatori, connessi con le opere di presa realizzate mediante traverse, può essere reimmesso nel corso d’acqua alimentatore a condizione che ciò avvenga in modo tale da non arrecare alterazioni all’ecosistema del corpo idrico, secondo indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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