Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 20
(Durata delle concessioni)
1. Le concessioni sono rilasciate per una durata temporanea, contenuta nei limiti massimi stabiliti, per ciascuna tipologia d’uso, dall’articolo 21 del r.d. 1775/1933, con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento.
2. Per le infrastrutture acquedottistiche e per gli impianti industriali, la durata è determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e di quanto previsto dai piani d’ambito.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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