Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 21
(Esecuzione dei lavori, collaudo ed esercizio delle utenze)
1. Ottenuta la concessione il titolare presenta all’autorità concedente, entro i termini e secondo le modalità previste dal disciplinare di concessione, il progetto esecutivo delle opere relative alla concessione da realizzare, compilato secondo le indicazioni tecniche stabilite dalla Direzione regionale competente. L’autorità concedente, verificata la regolarità e conformità del progetto rispetto alla concessione, lo approva per quanto di competenza L’approvazione del progetto esecutivo costituisce l’autorizzazione alla realizzazione delle opere oggetto di concessione fatte salve le autorizzazioni urbanistiche ed edilizie previste dalle leggi vigenti.
2. Per le derivazioni ad uso idroelettrico la procedura di approvazione del progetto esecutivo delle opere già oggetto di concessione di cui al comma 1è effettuata dall’autorità concedente ai sensi e secondo le procedure dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
3. Qualora tra le opere della derivazione sia prevista la realizzazione di sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo, soggetti alle disposizioni statali o regionali in materia, l’inizio dei lavori è subordinato all’approvazione del progetto esecutivo da parte dell'autorità competente e al conseguimento delle relative autorizzazioni.
4. Il concessionario dà preventiva notizia della data di inizio dei lavori all'autorità concedente, che può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è subordinata la concessione.
5. Entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori, il concessionario invia all'autorità concedente un certificato di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, sottoscritto da tecnico abilitato in relazione alla tipologia delle opere realizzate, contenente le caratteristiche definitive della derivazione.
6. Per le grandi derivazioni e per le piccole derivazioni idroelettriche aventi una potenza nominale media superiore ai 220 kW, il certificato di cui al comma 5è sostituito da certificato di collaudo delle opere realizzate attestante, tra l’altro, la regolare funzionalità dei dispositivi di limitazione delle portate derivate e rilasciate. Per la redazione del certificato di collaudo l’autorità concedente, a seguito di comunicazione di ultimazione dei lavori che il concessionario fa pervenire entro trenta giorni dall’ultimazione stessa, nomina entro i successivi trenta giorni un collaudatore ovvero, ove necessario, una commissione di collaudo in possesso dei necessari requisiti di abilitazione, con oneri a carico del concessionario. Il collaudo è rassegnato all’autorità concedente entro centoventi giorni dall’affidamento dell’incarico.
7. Nel caso di lievi difformità tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a ipotesi di varianti, l’autorità concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d’atto delle caratteristiche definitive della derivazione così come documentate dal certificato di conformità o dal certificato di collaudo.
8. Per le derivazioni di cui al comma 6, nei casi di accertata urgenza, l'autorità concedente, su richiesta del concessionario e previa consegna di apposito certificato di conformità secondo quanto previsto al comma 5, può autorizzare, l'esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo.
9. Salvo quanto disposto dal comma 7, il concessionario non può far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di conformità.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle concessioni riguardanti acque sotterranee reperite mediante la costruzione di pozzi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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