Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 24
(Domande di concessione soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione d'incidenza (VIC))
1. Ove la domanda di concessione sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale, si osservano le disposizioni seguenti, fatta salva la preliminare e facoltativa attivazione della fase di orientamento, da effettuarsi a cura del proponente.
2. Contestualmente alla pubblicazione sul BURL della domanda di concessione di cui all'art. 11, con validità anche ai fini della procedura di VIA, il richiedente provvede a:
a) depositare presso l’autorità competente in materia di VIA richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, corredata dalla documentazione progettuale e tecnica richiesta ai fini dell'effettuazione della procedura di VIA, integrata dagli elementi necessari per effettuare la valutazione d’incidenza nel caso di interventi che interessano siti ricadenti nella Rete Natura 2000 (SIC, pSIC, ZPS), individuati in attuazione delle direttive n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni;
b) depositare presso gli Enti territoriali interessati dall'intervento (provincia, comune, comunità montana, ente parco) la documentazione progettuale e tecnica, dandone comunicazione, per conoscenza, anche all'ufficio istruttore;
c) pubblicare su un quotidiano a diffusione provinciale l'avviso di avvenuto deposito della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale.
3. L’autorità competente in materia di VIA, effettuati gli accertamenti istruttori di propria competenza, concorda con l’ufficio istruttore la fissazione e la composizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 12, che ha rilevanza anche ai fini della procedura VIA.
4. In tale caso, alla conferenza di servizi intervengono anche l’autorità competente in materia di VIA e sono invitati i rappresentanti degli enti indicati dalla stessa, compresi i necessari apporti specialistici previsti per le determinazioni inerenti la VIC nel caso di opere ricadenti nei siti di Rete Natura 2000, ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.
5. Conclusa la conferenza di servizi, prima della relazione finale di istruttoria ai sensi dell’articolo 13, comma 1, l’autorità competente in materia di VIA comunica all’ufficio istruttore la propria determinazione in ordine alla VIA, che considera anche gli effetti diretti ed indiretti degli interventi sugli habitat e sulle specie.
6. Ove la domanda di concessione sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale, l'ufficio istruttore, con la comunicazione di cui all'art. 10, indica al richiedente la necessità di attivare presso l’autorità competente la procedura VIA. In tal caso, l'ufficio istruttore potrà concludere l'istruttoria di cui all'art. 13 solo a seguito della positiva pronuncia di compatibilità ambientale.
7. Nel caso la procedura di VIA dia esito negativo, l’ufficio cui compete il provvedimento finale rigetta la domanda di concessione ai sensi dell’articolo 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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