Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 26
(Procedura semplificata di assentimento delle varianti non sostanziali)
1. L’ufficio istruttore provvede, dopo il ricevimento della domanda, alla pubblicazione della stessa mediante avviso sul BURL e inserimento nel sito telematico di cui all’articolo 11.
2. Ove necessario, l’ufficio istruttore invia copia della domanda agli enti indicati dall'art. 12, comma 2, ai fini dell'acquisizione dei relativi nulla osta o pareri.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i terzi interessati possono presentare opposizioni e deduzioni scritte.
4. Qualora, alla luce degli scritti presentati, l’ufficio istruttore ritenga necessaria l’integrazione da parte dell’istante di ulteriori elementi di valutazione anche di natura documentale, li richiede mediante comunicazione a quest’ultimo, concedendogli un termine.
5. Decorso il termine di cui al comma 3 o di cui al comma 4, ovvero acquisite, ove successive, le eventuali determinazioni di cui al comma 2, l’ufficio istruttore provvede all’assunzione del provvedimento di accoglimento o di diniego della variante ovvero, qualora si tratti di variante a una grande derivazione, alla remissione degli atti, comprensivi di relazione sull’istruttoria, alla competente struttura della Regione, che provvede nel termine di trenta giorni dal ricevimento.
6. Ai fini dell’emissione dei provvedimenti di cui al comma 5, l’ufficio istruttore provvede agli adempimenti istruttori ritenuti opportuni in relazione al caso di specie, ivi compreso in via discrezionale il sopralluogo dei luoghi interessati dalla derivazione.
7. L’accoglimento di una domanda di variante non comporta modifica della scadenza originaria della concessione.
8. Le procedure di cui al presente articolo costituiscono anche attuazione dell’articolo 27 della legge 36/1994 relative agli usi delle acque irrigue e di bonifica al fine di armonizzare i termini procedimentali ivi previsti con quelli della disciplina in materia di usi delle acque, fatta salva la necessità di provvedere ai sensi del presente regolamento all’assentimento delle varianti introdotte. In ogni caso l’utente non può attuare la variazione richiesta senza l’autorizzazione dell’autorità concedente e previo pagamento dei relativi canoni demaniali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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