Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 30
(Rinnovo della concessione)
1. Per quanto attiene la disciplina dei rinnovi di concessione d’acqua pubblica si osservano le disposizioni del presente articolo, ferma restando l’applicazione in ordine ai rinnovi di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico delle disposizioni speciali di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica).
2. Il concessionario d’acqua pubblica che intenda ottenere il rinnovo della concessione è ammesso a presentare la relativa domanda, quando manchino non più di due anni e non meno di sei mesi alla data di scadenza della concessione. In tal caso e in pendenza della decisione sul rinnovo, l’utenza può essere proseguita oltre la scadenza prevista.
3. La domanda presentata quando manchino più di due anni alla scadenza è irricevibile e non può essere esaminata nel merito. In tale caso l’ufficio istruttore restituisce a mezzo del servizio postale la domanda e la documentazione allegata, con spese a carico del destinatario. La domanda di rinnovo presentata quando manchino meno di sei mesi alla scadenza è inammissibile ed è rigettata con provvedimento dell’ufficio istruttore. In tal caso l’utenza non può essere proseguita oltre la scadenza prevista e trovano applicazione gli articoli 35, comma 1, lettera a) e 39.
4. La concessione è rinnovata qualora alla sua scadenza persistano i fini della derivazione e ad essa non ostino superiori ragioni di interesse pubblico e di valorizzazione del corpo idrico. In ogni caso sono rispettati gli articoli 14, 15 e 16.
5. Con il provvedimento di rinnovo l’autorità concedente impone le modificazioni rese necessarie in relazione alle variate condizioni dei luoghi e del corso d’acqua e impone l'adeguamento della concessione al rilascio del DMV, ove non già effettuato in attuazione delle disposizioni della pianificazione di settore.
6. Per quanto attiene le concessioni ad uso irriguo, ai fini del rilascio del provvedimento di rinnovo sono oggetto di verifica l’effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell’estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate, anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati. Il rinnovo della concessione è negato a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o del consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare.
7. Ricevuta la domanda di rinnovo, l’ufficio istruttore provvede, non oltre quindici giorni dal decorso del termine di un anno prima dalla data di scadenza della concessione, alla pubblicazione della domanda mediante avviso sul BURL. Il predetto avviso è comunicato al richiedente inserito nel sito telematico dell’autorità concedente e comunicato ai comuni interessati dalla concessione, affinché lo affiggano ai rispettivi albi pretori, in modo che chiunque vi abbia interesse possa presentare memorie ed osservazioni scritte.
8. In ogni caso, l’ufficio istruttore effettua sopralluogo dei luoghi interessati dalla concessione, ai fini della verifica dell’eventuale modificazione del loro stato rispetto alla situazione esistente all’epoca del rilascio e, qualora lo ritenga necessario, anche alla luce delle risultanze del sopralluogo, richiede il parere dei soggetti indicati all’articolo 12.
9. Esauriti gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8, l’ufficio istruttore redige sintetica relazione d’istruttoria con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti ai commi 5, 6 e 7.
10. In caso di grandi derivazioni l’ufficio istruttore rimette gli atti alla competente struttura della Regione ai fini dell’ assunzione del provvedimento finale in ordine al rinnovo.
11. Sia in caso di piccole che di grandi derivazioni il provvedimento che accorda o nega il rinnovo è notificato all’utente almeno dieci giorni prima della data di scadenza della concessione e successivamente pubblicato sul BURL e inserito nel sito telematico dell’autorità concedente.
12. Qualora, ai fini della rispondenza dei criteri valutativi stabiliti ai sensi dei commi 5, 6 e 7, occorra condizionare l’esercizio della concessione a ulteriori prescrizioni, l’ufficio istruttore provvede attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare integrativo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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