Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 37
(Decadenza)
1. Il concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua concessa nei seguenti casi:
a) per il mancato esercizio della concessione per un triennio consecutivo;
b) per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini dell’utilizzazione ovvero per un uso diverso da quello oggetto di concessione;
c) per il mancato rispetto delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione, ivi compresi la mancata installazione o manutenzione, o comunque il cattivo funzionamento dei misuratori di portata e di volume di prelievo sulle opere di captazione, oltre che per il mancato rilascio del DMV;
d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
e) per il mancato pagamento, o pagamento parziale, di due annualità consecutive del canone;
f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il concessionario deve derivare e utilizzare l’acqua concessa;
g) per cessione dell’utenza effettuata senza il nulla osta di cui all’articolo 31, comma 3;
h) per sub-concessione a terzi anche parziale.
2. L’autorità concedente può prorogare i termini di cui alla lettera f) del comma 1, qualora riconosca un giustificato ritardo nell’esecuzione delle opere.
3. La decadenza dalla concessione è dichiarata dall’autorità concedente con provvedimento motivato, da comunicare al concessionario, con puntuale indicazione delle ragioni sottese alla decadenza.
4. La decadenza non può essere dichiarata se non dopo formale contestazione per iscritto al concessionario delle mancanze e inadempienze rilevate a carico di quest’ultimo e contestuale diffida alla loro eliminazione entro un termine da commisurarsi al caso di specie, che non può in ogni caso essere inferiore a dieci e superiore a sessanta giorni, decorso inutilmente il quale si procede a norma del comma 3.
5. Nei casi indicati al comma 1, lett. e), la diffida ad adempiere è assunta dalla competente Struttura regionale in materia di tributi e il successivo eventuale provvedimento di decadenza è emanato dall’autorità concedente, a seguito di segnalazione inviata dalla citata Struttura regionale.
6. Nei casi di sub-concessione di cui al comma 1, lett. h), l’autorità concedente procede direttamente alla dichiarazione di decadenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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