Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 40
(Norme disapplicate)
1. Ai sensi dell’articolo 55, comma 22, della l.r. 26/2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere applicazione nell’ambito dell’ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di acque pubbliche incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.
2. Sono fatte salve, tenuto conto delle competenze amministrative risultanti dal d.lgs. 112/1998 e dalla l.r. 26/2003, le disposizioni di cui ai Capi II e III del Titolo I, r.d. 1775/1933.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano altresì di avere efficacia le deliberazioni di Giunta regionale:
a) n. 22052 del 13 maggio 1992;
b) n. 05666 del 5 dicembre 1995;
c) n. 42446 del 12 aprile 1999;
d) n. 47582 del 29 dicembre 1999, fatta eccezione per quanto previsto agli artt. 43 e 44 del presente regolamento;
e) n. 2604 del 11 dicembre 2000;
f) n. 3235 del 26 gennaio 2001.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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