Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 4

Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;4

Art. 14
(Campionamenti e accertamenti)
1. Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di emissione prescritti dall’articolo 7 per le acque di prima pioggia e di lavaggio sono di norma eseguiti su campioni i-stantanei, ferma restando la possibilità per l’Autorità cui compete il controllo di eseguire il cam-pionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare le caratte-ristiche di variabilità dello scarico.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regio-nale approva le direttive per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia di cui all’articolo 3, comma 3.
3. Le spese per i sopralluoghi, i rilievi, i controlli, i prelievi e gli accertamenti analitici eseguiti in vigenza dell’autorizzazione sono a carico dei titolari dello scarico qualora evidenzino il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento o dell’autorizzazione stessa.
4. Per i metodi di campionamento e analisi si applicano le disposizioni del punto 4 Metodi di campionamento ed analisi di cui all’allegato 5 al d.lgs. 152/1999.
5. Nei casi in cui l’autorizzazione sia stata rilasciata in base alla valutazione della conformità impiantistica dei sistemi di trattamento e del corrispondente programma di gestione di cui all’articolo 9, comma 4, lettera a), il soggetto responsabile deve tenere a disposizione dell’Autorità cui compete il controllo la documentazione necessaria all’accertamento delle mo-dalità di gestione adottate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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