Regolamento Regionale 27 marzo 2006 , N. 6

Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada

(BURL n. 13, 2° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-27;6

Art. 3
(Condizioni generali di sicurezza)
1. Le competizioni sportive su strada devono svolgersi in condizioni di sicurezza per la salvaguardia dei partecipanti, della circolazione, della cittadinanza nonché delle infrastrutture interessate dalla manifestazione. A tal fine nell’ambito di ciascuna competizione e durante il suo svolgimento devono essere garantite le misure minime di sicurezza di carattere preventivo nonché di controllo, assistenza e vigilanza, di cui agli articoli 4 e 5.
2. Tali misure, salvo differenti accordi con l’ente autorizzante, sono da considerarsi a carico dei soggetti richiedenti l’autorizzazione.
3. Nei provvedimenti autorizzativi possono essere prescritti ulteriori requisiti di sicurezza rispetto a quelli previsti dal presente titolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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