Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 , n. 3

Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo

(BURL n. 6, 2° suppl. ord. del 12 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-08;3

Art. 4
(Attività soggette a concessione o autorizzazione)
1. Sono soggetti a provvedimenti di assenso oneroso, rilasciati dal consorzio di bonifica competente, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico di bonifica:
a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo;
d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
f) transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di ogni tipo;
g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a 'maglia sciolta' con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;
i) il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;
j) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del consorzio.
2. La tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale.
3. L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature o stabilimenti industriali non può essere assentita se non sono state preventivamente ottenute dai richiedenti le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, e se non sono state adottate tutte le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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