Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 , n. 3

Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo

(BURL n. 6, 2° suppl. ord. del 12 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-08;3

Art. 9
(Costituzione di servitù di passaggio)
1. Il consorzio ha la facoltà di costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio, da esercitarsi su una fascia minima di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, compreso il deposito dei materiali derivati da dette operazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi