Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 , n. 3

Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo

(BURL n. 6, 2° suppl. ord. del 12 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-08;3

Art. 10
(Esigenze idrauliche)
1. Il consorzio ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso nuove condizioni durante il corso dello stesso, nonché ha facoltà, in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare, a spese del titolare del provvedimento d'assenso, l'opera oggetto dello stesso senza che ciò comporti, per il consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e di corrispondere indennizzi o compensi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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