Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 , n. 7

Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 05 Marzo 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-15;7

Art. 6
Modalità di installazione e gestione degli impianti e caratteristiche minime dei relativi progetti
1. L'installazione delle sonde geotermiche di cui all'articolo 3 deve essere eseguita secondo i criteri e le specifiche tecniche riportate nell'allegato 1, recante le 'Disposizioni per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche', di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), della l.r. 24/2006.
2. Le modalità tecnico-operative per l'installazione, la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti, di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a), della l.r. 24/2006, sono indicate nell'allegato 1.
3. Nel caso dei grandi impianti, come definiti ai sensi del presente regolamento, deve essere predisposto un adeguato sistema di monitoraggio degli effetti di medesimi nel sottosuolo. Con decreto del direttore regionale competente sono stabiliti i parametri e le modalità operative per la realizzazione del sistema di monitoraggio.
4. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui all'allegato 1, si fa riferimento alle norme tecniche emanate anche in materia ambientale dall'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e dall'ISO (International Organisation for Standardization).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi