Regolamento Regionale 14 febbraio 2011 , n. 2

Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

(BURL n. 7, suppl. del 18 Febbraio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-02-14;2

Art. 1
(Standard obbligatori minimi)
1. Sono standard obbligatori minimi delle case per ferie i seguenti:
a) ubicazione in strutture appositamente dedicate, composte da un unico edificio o da più edifici delimitati da una recinzione e con un unico ingresso o, in alternativa, ubicazione in porzioni unitarie di edifici destinati ad altri usi, purché dotate di accesso indipendente;
b) camere con capienza non superiore a quattro posti letto;
c) capienza complessiva di almeno venti posti letto;
d) almeno due camere con quattro posti letto, ciascuna composta anche da vani separati e comunicanti, dotate di angolo cottura adeguatamente attrezzato secondo i criteri di cui all'articolo 4;
e) almeno una camera, con relativo bagno, attrezzata per i portatori di handicap;
f) superficie delle camere non inferiore a otto metri quadrati per il primo posto letto e a sei metri quadrati per ogni posto letto aggiuntivo, riducibili a quattro metri quadrati in caso di utilizzo di letti a castello o a scomparsa per il terzo e quarto posto;
g) bagni privati completi in tutte le camere con quattro posti letto e in almeno il sessanta per cento delle altre camere;
h) bagni completi ad uso comune delle camere prive di bagno privato, nella misura di un bagno ogni sei posti letto o frazione di posto letto, con un minimo di uno per piano;
i) camere e bagni con dotazioni minime adeguate alla clientela di riferimento, secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 3;
j) sale ad uso comune rapportate al numero degli ospiti, con spazi separati per riunioni, lettura e gioco, visione dei programmi televisivi;
k) aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine;
l) sala per la colazione con spazio bar, utilizzabile anche come ristorante, se previsto il servizio, o, in mancanza della sala per la colazione, un punto ristoro per piano anche con distributori automatici;
m) spazi interni e, ove possibile, anche esterni riservati ai bambini;
n) servizi igienici di pertinenza delle sale ad uso comune, di cui almeno uno accessibile anche ai portatori di handicap;
o) riscaldamento in tutto l'esercizio;
p) ascensore riservato agli ospiti negli edifici con più di due piani, compresi i piani interrati se forniti di locali di servizio, compatibilmente con i vincoli architettonici;
q) servizio bar assicurato almeno sei ore su ventiquattro e servizio di colazione, sostituibili con un punto ristoro per piano anche con distributori automatici;
r) servizio di custodia dei valori in cassaforte;
s) servizio Internet riservato agli ospiti;
t) almeno un apparecchio telefonico e un fax ad uso comune;
u) punto di distribuzione di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale;
v) adeguata segnaletica esterna allo stabile che lo renda immediatamente riconoscibile come casa per ferie.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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