Regolamento Regionale 14 febbraio 2011 , n. 2

Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

(BURL n. 7, suppl. del 18 Febbraio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-02-14;2

Art. 3
(Dotazioni minime dei bagni)
1. I bagni privati devono essere dotati di biancheria da bagno distinta per ciascun ospite ed essere completi di apparecchiature igieniche idonee a rispondere alle diverse esigenze (di norma, lavabo, wc, bidet, vasca o doccia). Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza.
2. I bagni ad uso comune, ove esistenti, devono essere completi delle apparecchiature igieniche e dei dispositivi di sicurezza, come indicati al comma 1.
3. I servizi igienici di pertinenza delle sale ad uso comune hanno un lavabo nell'antibagno e wc con ingressi separati, distinti per sesso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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