Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'

(BURL n. 6, suppl. del 30 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-11-28;6

Art. 4
(Responsabile tecnico)
1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
3. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.(4)
4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.
5. Il comune, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, diffida l'interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.
NOTE:
4. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 1 febbraio 2018, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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