Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'

(BURL n. 6, suppl. del 30 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-11-28;6

Art. 5
(Avvio, cessazione, ripresa, subingresso e sospensione dell'attività di acconciatore)(5)
1. L'avvio e il subingresso della attività di acconciatore è soggetto alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'articolo 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 recante 'Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'' nonché del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 'Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124'.(6)
2. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica unica regionale.
3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443 'Legge quadro per l'artigianato', l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 5 e a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico.(7)
4. L'attività di acconciatore può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP del comune in cui si esercita l'attività stessa. Al termine dell'anno di proroga sono concessi all'impresa sessanta giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata. (7)
5. La cessazione dell'attivitàè soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 'Impresa in Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività.(7)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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